Art. 12.
(Adeguamento degli statuti).

      1. I partiti adeguano gli statuti esistenti alla presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Il mancato adeguamento degli statuti e l'omessa applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge comportano per i partiti la sospensione dell'erogazione di ogni forma di finanziamento pubblico e dei rimborsi elettorali.